E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione
denominata Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro in
forma abbreviata ASSOLAVORO.
L’Associazione ha la propria sede legale in Roma.
Su delibera dell’Assemblea, l’Associazione può
aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali
e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti,
delegazioni o uffici staccati in altre località.
a) associare tutte le Agenzie per il lavoro, autorizzate all’esercizio
della somministrazione ed iscritte all’Albo Nazionale tenuto
presso il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art 4, D.lgs.
276/2003 al fine di favorire il progresso del settore rappresentato
nell'interesse generale del sistema economico nazionale, curando
l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate
in tutti i problemi che direttamente o indirettamente le riguardano;
b) rappresentare in maniera paritaria, nei limiti del presente
Statuto, le impre¬se associate nei rapporti con tutti gli interlocutori
esterni, pubblici e privati;
c) svolgere le seguenti funzioni:
tutelare le attività delle imprese aderenti, sul piano
sindacale e del lavoro, anche stipulando il contratto collettivo
riguardante il settore rappresentato;
provvedere all'informazione ed alla consulenza dei Soci relativamente
ai problemi generali e specifici di loro interesse;
organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi,
dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di
generale interesse del settore rappresentato;
raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti
le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo
all'uopo anche la necessaria informativa;
promuovere ed organizzare attività ausiliarie per le
imprese associate, ivi comprese attività di formazione
e perfezionamento professionale.
Con delibera dell'Assemblea, assunta con la medesima maggioranza
richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie, l'Associazione
può estendere i propri scopi ad altre materie.
L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di
lucro.
L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività
di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione
degli scopi associativi, costituire società di servizi e
detenerne le partecipazioni.
L'Associazione e' apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo
la propria autonomia.
Possono aderire all’Associazione, come Soci effettivi, le
persone giuridiche, con sede legale nel territorio nazionale, che
svolgono, come Agenzie per il Lavoro, l’attività di
somministrazione di lavoro, ai sensi delle norme di legge vigenti.
Possono, inoltre, aderire all’Associazione, in qualità
di Soci aggregati, secondo le specifiche modalità stabilite
dal Regolamento approvato dall’Assemblea, altre realtà
imprenditoriali che svolgano attività affini, complementari
o connesse alle attività delle Agenzie per il Lavoro come
tali definite all’art. 2, lettera a) del presente Statuto.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione
rappresentativa dell’Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non
possono essere associate come Soci aggregati.
Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Libro
dei Soci di cui al successivo art. 22.
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente o dal titolare dell'impresa, deve essere indirizzata
al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli,
predisposti dall’ Associazione.
La domanda deve contenere l’espressa dichiarazione di accettazione
delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi
derivanti dal medesimo Statuto nonché, dal Codice Deontologico
e dai regolamenti.
I legali rappresentanti degli enti titolari delle imprese che intendono
aderire devono possedere i requisiti previsti dal Codice Deontologico.
Nella domanda dovranno in ogni caso essere specificate le generalità
del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura
dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il codice
fiscale, la partita Iva ed il numero di iscrizione al REA del soggetto
che ne è titolare, nonché gli estremi dell’iscrizione
all’albo istituito presso il Ministero del Lavoro ed il numero
dei dipendenti.
Le adesioni sono subordinate al gradimento dei membri dell’Associazione.
Le domande vengono approvate in prima istanza dal Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo esprima parere negativo sull’ammissione,
il richiedente può, con apposita domanda indirizzata al Presidente,
richiedere che l’Assemblea esprima il proprio gradimento.
Nel caso in cui anche l’Assemblea deliberi in senso contrario
all’ammissione del richiedente, la domanda si intende definitivamente
respinta.
Qualora, invece, l’Assemblea esprima il proprio gradimento,
il richiedente si considera ammesso.
In ogni caso il soggetto che richiede l’ammissione acquista
la qualità di Socio soltanto nel momento in cui ne venga
deliberata l’ammissione.
L' ammissione impegna il Socio per un anno.
All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore
dell'Associazione di:
un contributo di iscrizione;
un contributo ordinario, con cadenza quadrimestrale nel rispetto
del minimale annuale ed eventuali contributi speciali deliberati
dall'Assemblea.
Le modalità ed i tempi dei predetti pagamenti vengono espressamente
indicati nella delibera contributiva adottata dall’assemblea,
ai sensi dell’art. 12 lettera J).
L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario
innanzi al Foro di Roma, nei confronti dei Soci morosi o inadempienti
che restano comun¬que obbligati al pagamento dei contributi
associativi per l'anno in corso.
L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno,
qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata
da inviare almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno.
Il cambio di ragione sociale, che non estingue il rapporto associativo,
deve essere tempestivamente comunicato all’Associazione.
All'atto dell'ammissione, i nuovi associati dovranno comunicare
i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con
l'Associazione, i quali dovranno garantire il possesso dei requisiti
di cui all’art. 4 del presente Statuto, nonché degli
altri eventuali requisiti stabiliti dal Codice Deontologico o dai
regolamenti.
I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali,
di rappresentanza e di servizio dell’Associazione.
I Soci effettivi hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e
passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola
con gli obblighi statutari, del Codice Deontologico e dei regolamenti
e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo
di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni
attuative del medesimo Statuto, le norme del codice Deontologico,
i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.
L'attività del Socio effettivo deve essere esercitata secondo
i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e
non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione,
né di alcuno dei suoi partecipanti.
Il Socio effettivo inoltre ha l'obbligo di attenersi ai seguenti
comportamenti:
partecipare attivamente alla vita associativa;
applicare, per i Soci effettivi, il Contratto collettivo nazionale
di lavoro per le categorie delle Agenzie di somministrazione di
lavoro, ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione;
applicare Statuti, Regolamenti e disposizioni degli Enti Bilaterali;
fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i
dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Libro Soci,
o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari.
L’associato non può far parte contemporaneamente di
altre Associazioni costituite per analoghi scopi.
Ciascun Socio, infine, ha diritto di ricevere un attestato di partecipazione
all'Associazione sin dal momento della propria ammissione.
Gli oneri contributivi degli associati sono determinati in base
ad una quota annuale fissa definita dall'Assemblea con il voto favorevole
di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci e in un'aliquota
percentuale sul valore dei ricavi conseguiti dagli Associati, nell'esercizio
precedente.
La quota fissa sarà determinata in ragione del budget annuale
e sarà determinata in una percentuale dello stesso con un
minimo del 33% e fino ad un massimo del 45%.
L’obbligo del pagamento dei contributi diventa effettivo
dalla data di iscrizione, ed è dovuto in ragione dei dodicesimi
decorrenti dal mese in cui viene sottoscritta l’adesione.
I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi
sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea.
Il Socio è tenuto al versamento delle quote associative
entro i termini e con le modalità stabilite dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può stabilire interessi di mora per
il ritardato versamento delle quote associative.
Qualora l’Assemblea non deliberi tempestivamente i contributi
a carico degli associati, il Consiglio Direttivo potrà richiedere
ai Soci acconti sulla contribuzione dovuta per l’anno precedente.
Gli associati appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese sono
tenuti al pagamento di una sola quota fissa, mentre per la parte
variabile si farà riferimento alla somma dei fatturati delle
singole imprese.
I Soci effettivi ed aggregati che si rendono inadempienti agli
obblighi del presente Statuto, del codice Deontologico, dei regolamenti,
delle normative e disposizioni attuative dello Statuto, sono passibili
delle seguenti sanzioni:
censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto
e motivata;
sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale,
per un periodo non superiore a sei mesi;
sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono
cariche di rappresentanza per conto dell’Associazione, ancorché
non rientranti fra gli Organi associativi di cui all’art.
9;
decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono
cariche negli organi associativi (vedi art. 9 del presente Statuto);
sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare
all'Assemblea ed a esercitare il relativo diritto di voto;
espulsione nel caso di reiterata morosità o di altro
grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto,
dal Codice Deontologico o dai Regolamenti emanati o emanandi.
Le sanzioni applicabili, in via alternativa o anche cumulativa,
vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre
ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso ha effetto sospensivo dell’esecutività
del provvedimento deliberato.
a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’art.4;
b) per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3 e 4 del
presente Statuto;
c) per recesso;
d) per espulsione nel caso di reiterata morosità o di altro
grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto
o dal Codice deontologico o dai Regolamenti emanati o emanandi;
e) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
f) per ritiro delle necessarie autorizzazioni ministeriali.
In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli
obblighi contrattuali assunti, a norma dell'articolo 4.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente
gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità
delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.
Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque
tenuto al pagamento dei contributi associativi nei termini di seguito
indicati:
a) sino alla data di naturale scadenza del rapporto associativo,
nel caso di dimissioni e/o recesso, entro i termini di cui all’art.
4 comma 14, di comunicazione della cessazione di attività,
di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione;
b) sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente
rinnovatosi per un anno, nel caso di dimissioni/recesso oltre i
termini previsti dallo Statuto;
c) per l’intero anno solare nel quale si verificano le dimissioni/recesso
per dissenso alle modifiche statutarie, ai sensi dell’art.
27 comma 2 del presente Statuto.
In ogni caso i Soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte
dell’Associazione, non possono avanzare alcuna pretesa di
ripartizione e/o assegnazione di quote a valere sulla disponibilità
dell’Associazione.
L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali di
tutti i Soci effettivi in regola con gli obblighi statutari, con
i regolamenti interni e con il versamento dei contributi che può
essere eccezionalmente effettuato, fermo restando quanto previsto
dall’art 4 comma 12, almeno 3 giorni prima dalla data di svolgimento
dell’Assemblea.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente
comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza
diritto di intervento nella discussione e diritto al voto.
I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da un proprio
rappresentante o da altro Socio avente diritto di voto; questi però
non può aver più di tre deleghe.
Ciascun Socio dispone nell'Assemblea di una determinata entità
di voti, stabiliti secondo le disposizioni dei commi seguenti.
All’inizio di ciascun anno, l’Assemblea provvede a determinare
la quota spettante a ciascun Socio, e comunque in corso d’anno
qualora dovesse cambiare il numero dei Soci.
Il numero dei voti attribuito a ciascun associato per ogni anno
è determinato in proporzione alla quota di contribuzione
a carico del medesimo Socio nell’anno, rispetto alla somma
complessiva delle contribuzioni dovute da tutti i Soci in applicazione
della seguente formula:
quota di contribuzione dovuta dal singolo associato nell’anno
/ quota complessiva dovuta dagli associati nell’anno x 100
= numero di voti
In ogni caso, ciascuna impresa associata non potrà esercitare
in Assemblea un numero di voti superiore ad 1/3 del complesso dei
voti spettanti a tutti Soci.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà
annotato in apposito libro Soci di cui all’art. 22 del presente
Statuto; di esso potranno prenderne visione solo le aziende in regola
con il versamento dei contributi associativi.
Nell’avviso di convocazione, ciascun Associato ha diritto
di ricevere comunicazione del numero di voti a lui assegnato che
sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui
al primo comma del presente articolo.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori
contabili, i Probiviri ed il Direttore.
ART. 11 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce:
a) almeno una volta all’anno, al massimo entro sei mesi dalla
fine di ciascun esercizio per l’approvazione del bilancio
consuntivo e per la determinazione delle quote annuali di contribuzione;
b) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o
un numero di Soci che corrisponda complessivamente ad almeno un
quinto dei voti spettanti agli associati , oppure ne faccia richiesta
il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse
con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
A tal fine ciascuno dei soggetti indicati alla precedente lettera
b) dovrà formulare per iscritto una richiesta di convocazione
indirizzata al Presidente con l’indicazione degli argomenti
da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente
ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà
seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta stessa.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così
previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine
massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta
stessa.
L'Assemblea e' convocata dal Presidente o, in caso di assenza o
impedimento, dal Vice Presidente più anziano.
La convocazione avviene mediante lettera a.r., fax, telegramma,
posta elettronica o altro mezzo telematico, inviata almeno 10 giorni
prima della data della riunione a ciascun Socio al domicilio risultante
dal libro Soci.
In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante
lettera a.r. fax, telefax, telegramma, comunicazione di posta elettronica
o altro mezzo equivalente, con un preavviso di cinque giorni e con
l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere annunciati gli argomenti
posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della
convocazione e, per l’ipotesi in cui non si raggiunga il quorum,
il giorno e l’ora della seconda convocazione, da fissarsi
con un intervallo di almeno 5 giorni.
Nel caso in cui non venga indicato il luogo di convocazione l’Assemblea
si intende convocata presso la sede legale dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza
di un numero di Soci che rappresenti almeno la metà più
uno degli associati ed almeno un numero di voti pari alla metà
più uno dei voti spettanti a tutti i Soci (per le materie
che prevedano la votazione in ragione dei contributi versati).
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente oppure, in caso di assenza
o di impedimento di questo, dal Vice Presidente più anziano.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell’Associazione;
in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dal Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai
Soci presenti, senza tener conto degli astenuti, e delle schede
bianche, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali il presente
Statuto richieda una diversa maggioranza.
Non è ammesso il voto per acclamazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l’Assemblea
con il metodo dello scrutinio palese o segreto.
Quest’ultimo dovrà essere sempre adottato nel caso
di delibere che riguardino l’elezione alle cariche degli organi
associativi e/o la nomina dei Rappresentanti in seno agli Enti Bilaterali
(membri delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione), previa
nomina da parte del Presidente di due scrutatori, scelti tra i Soci
e loro rappresentanti.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del
presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti
o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di
recesso.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono riportate nel verbale dell’adunanza
che deve essere sottoscritto dalla persona che presiede e dal Segretario.
Il verbale viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
di cui al successivo art. 22.
eleggere e revocare il Presidente ed i Vice Presidenti;
eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori contabili;
eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
eleggere i Soci delle Assemblee degli Enti bilaterali;
designare i membri dei Consigli di amministrazione degli Enti
bilaterali;
approvare gli indirizzi generali ed il programma di attivi¬tà
proposti dal Consiglio Direttivo;
determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione,
verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento
rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
determinare i contributi a carico degli associati e stabi¬lirne
le modalità di versamento;
modificare il presente Statuto;
sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori;
deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio
Direttivo o dal Presidente;
deliberare in ordine alla promozione o partecipazione ad attività
di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione
degli scopi associativi.
da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti
eletti dall’Assemblea, compresi il Presidente e i Vicepresidenti.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.
Per il numero dei mandati e le compatibilità si rinvia all’articolo
19.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o piu' componenti del Consiglio
Direttivo durante il biennio di carica, anche per effetto dell’applicazione
delle norme di cui al precedente articolo 8, il Presidente provvede
alla tempestiva convocazione dell’Assemblea, affinché
essa provveda alla sostituzione dei membri cessati.
I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza naturale
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente,
che lo presiede, almeno sei volte l’anno o quando ne faccia
richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo
lettera a.r., fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo
mezzo telematico almeno sette giorni di calendario prima di quello
fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà
essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,
del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti
da trattare.
Nel caso in cui non venga indicato il luogo di convocazione l’assemblea
si intende convocata presso la sede legale dell’associazione.
Il Consiglio e' validamente costituito quando e' presente alme¬no
la metà piu' uno dei componenti in carica.
In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Vice Presidente più anziano.
In caso di impedimento, i consiglieri devono preventivamente comunicare
la loro assenza.
La mancata comunicazione, se reiterata per più di tre volte
nel corso del mandato, determina la decadenza dalla carica di Consigliere.
Le deliberazioni ed il verbale di riunione sono sottoscritte dal
Presidente o chi ne fa le veci, e dal Direttore che svolge le funzioni
di segretario.
In assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di segretario
saranno svolte da altra persona designata dal Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e
delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto
attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per la
elezione a componente di organi elettivi si adotta necessariamente
lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra
i presenti da parte di chi presiede.
nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea,
curare il conseguimento dei fini statutari e deliberare su tutte
le questioni di carattere generale;
stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione
e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito
delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati
Tecnici per determinati scopi e lavori;
sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre
i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni
dell’Assemblea;
approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la
struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento
dell’Associazione;
adottare le sanzioni di cui all’articolo 7;
formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le
modifiche del presente Statuto;
formulare e proporre Regolamenti attuativi per l’approvazione
del presente Statuto e le relative modifiche;
nominare esperti o consulenti che, in relazione alle proprie
conoscenze professionali, partecipino a gruppi di studio o di
lavoro su materie specifiche di interesse associativo, determinandone
gli eventuali compensi;
nominare e revocare il Direttore dell’Associazione, determinandone
il compenso e i compiti nel rispetto del presente Statuto;
esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
esercitare i diritti sociali inerenti le partecipazioni di
cui l'associazione è titolare.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto
per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione.
Può essere rieletto ulteriormente solo dopo che sia trascorso
un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà
di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori
alle liti.
Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo
e dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, congiuntamente
o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.
Il Presidente resta in carica fino alla nomina di un nuovo presidente
da parte dell’Assemblea.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è temporaneamente
sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.
Venendo a mancare il Presidente, anche in relazione a quanto previsto
al precedente art. 8, l’Assemblea per la nuova elezione deve
essere riunita entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica
sino all’Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
I quattro Vice Presidenti affiancano il Presi¬dente nella realizzazione
del programma biennale di attività, nella conduzione e nella
rappresentanza dell'Associazione
A tal fine, entro 30 giorni dall’avvenuta elezione, il Presidente
e i Vice Presidenti presentano al Consiglio Direttivo gli indirizzi
operativi del proprio mandato ed il programma di attività.
Le deleghe affidate ai Vice Presidenti potranno riguardare l'approfondimento
di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei
programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica due anni e decadono contemporaneamente
al Presidente; in caso di cessazione di quest’ultimo per motivo
diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.
Venendo a mancare un Vice Presidente, l’Assemblea provvede
alla sua sostituzione.
Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla
scadenza del mandato del suo predecessore.
L'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, elegge un Collegio
di tre revisori contabili effettivi, nonché due supplenti,
scegliendoli al di fuori dei rappresentanti delle persone giuridiche
associate, in una lista di almeno sette candidati designati dai
Soci.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente
sollecita la richiesta delle candidature con comuni¬cazione
diretta a tutti gli associati.
I revisori devono essere persone fisiche iscritte nel Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
La carica di Revisore contabile e' incompatibile con le altre cariche
associative. Ciascun Socio può votare per non più
di due candidati.
Risultano eletti revisori effettivi i tre candidati che ottengono
il maggior numero di voti e supplenti quelli che hanno raccolto
il quarto e quinto numero di preferenze; in caso di parità
viene eletto il candidato più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in cari¬ca
due esercizi scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata
per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo
esercizio successivo a quello in cui sono nominati e sono rieleggibili
senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della
gestione economica e finanziaria e ne presenta apposito resoconto
all'Assemblea unitamente alla relazione accompagnatoria al bilancio
consuntivo.
I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni
dell'As¬semblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento
ma senza diritto di voto.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo,
assume la carica di effettivo il Revisore contabile supplente che
abbia ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità
subentra quello più anziano di età.
L’Assemblea, ogni quadriennio, elegge, a scrutinio segreto,
cinque Probiviri, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili
senza limiti di mandato.
Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze
nell’ambito di una lista di almeno sei candidati.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione,
il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature
in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone
che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con le altre cariche
associative.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti,
risolvere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere
tra gli organi dell’Associazione, fra l’Associazione
ed i Soci e tra i Soci medesimi, interpretare e dare applicazione
allo Statuto, ai regolamenti di attuazione e al Codice Deontologico;
fornire, ove richiesto, pareri sul profilo personale e professionale
dei candidati alle cariche associative; vigilare sui comportamenti
associativi; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per
gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle stesse
per grave contrasto con le norme e i principi organizzativi generali;
decidere sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni delle sanzioni
associative.
Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione
della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina
di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti
dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto d’accordo
tra le parti, tra i cinque Probiviri nominati dall’Assemblea.
In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri
già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà
alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono
tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie
di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice
di procedura civile e dalle norme del codice Deontologico.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole
procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia
in esame.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni
hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta
giorni dall’ultima accettazione del singolo proboviro; tale
termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta
giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente
dell’Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
Il lodo è inappellabile.
Il ricorso ha effetto sospensivo dell’esecutorietà
del provvedimento impugnato.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti
dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le
modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
I Probiviri possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo, con diritto di intervento su problematiche
attinenti le loro funzioni.
La carica e le funzioni dei Probiviri sono svolte a titolo gratuito.
Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare,
il legale rappresentante, quale risulta dal Registro delle Imprese,
un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori
generali o ad negotia, che siano componenti del Consiglio di Amministrazione
o Direttori Generali.
Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su
delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e
i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori
fondamentali dell'attività aziendale.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra
carica dell'Associazione.
La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile
con ogni altra carica dell'Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate,
fatte salve quelle di Direttore, di componente del Collegio dei
revisori e di Proboviro.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche
che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà
del mandato stesso.
I rappresentanti delle imprese associate possono essere eletti
alle cariche associative e a quelle presso gli Enti bilaterali solo
previa presentazione dei relativi certificati di correttezza contributiva
dal quale si deduca che l’impresa che esprime il candidato
è in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’INPS,
INAIL, Formatemp, Ebitemp e Ebiref.
Modalità di elezione
1) Presidente
Possono essere presentate più liste di candidati in cui
vengono indicati i nominativi del Presidente e dei VicePresidenti.
L'Assemblea vota contestualmente alla lista il programma e la proposta
concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Ciascuna lista dovrà presentare in assemblea una proposta
di indirizzi generali che intenderà attuare durante il mandato
in caso di elezione.
Ciascuna lista, per essere eletta, dovrà ottenere il voto
di un numero di imprese associate ed un numero complessivo di voti
come di seguito specificati:
1° scrutinio: Numero di Imprese pari al 65%, con arrotondamento
all’unità inferiore, e numero voti pari al 75% di quelli
spettanti all’intera Assemblea;
2° scrutinio: Numero di Imprese pari al 65%, con arrotondamento
all’unità inferiore, e numero voti pari al 65% di quelli
spettanti all’intera Assemblea;
3° scrutinio: Numero di Imprese pari al 55%, con arrotondamento
all’unità inferiore, e numero voti pari al 55% di quelli
spettanti all’intera Assemblea.
4° scrutinio: la metà più uno dei voti spettanti
all’intera Assemblea.
2) Restanti membri del Consiglio Direttivo
Possono essere presentate più liste di candidati.
Il 40% dei componenti del Consiglio Direttivo, con arrotondamento
all’unità superiore, viene eletto con il sistema del
voto capitario mentre il restante 60% viene eletto con il sistema
del voto proporzionale.
Nel caso si rendesse necessaria una ulteriore votazione, sempre
con sistema proporzionale, il quorum passa alla metà più
uno dei voti esercitabili tenendo conto, per il calcolo del quorum,
degli astenuti e delle schede bianche.
Le elezioni, sia dei membri da eleggere con sistema capitario,
sia dei membri da eleggere con sistema proporzionale, avviene senza
indicazione di preferenza ma con il metodo di lista bloccata.
Per entrambe le elezioni, sia con sistema capitario che proporzionale,
risultano eletti i componenti della lista che hanno conseguito almeno
il 50% più 1 dei voti spettanti.
Le elezioni, sia dei componenti da eleggere con sistema capitario,
sia dei componenti da eleggere con sistema proporzionale, avvengono
simultaneamente.
Si devono predisporre due tipi separati di schede elettorali, una
per i membri da eleggere con voto capitario, una per i membri da
eleggere con voto proporzionale; la scheda elettorale da usare per
i membri da eleggere con voto proporzionale deve essere nominativa
e deve recare il quoziente proporzionale dell’associato a
cui si riferisce.
2) Presidente negli Enti Bilaterali
La designazione del Presidente degli Enti Bilaterali avviene utilizzando
lo stesso sistema previsto per la elezione del Presidente e dei
Vice Presidenti dell’Associazione.
3) Designazione dei rimanenti Consiglieri negli Enti Bilaterali
Un consigliere viene indicato dal Consiglio Direttivo, due vengono
eletti con voto capitario e due con voto proporzionale.
Nel caso in cui i componenti da designare siano due, vengono eletti
uno con voto capitario ed uno con voto proporzionale.
Le specifiche e particolareggiate modalità relative alle
suindicate elezioni – per quanto qui non disposto –
potranno essere precisate in apposito Regolamento, da intendersi
quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto.
Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore è scelto tra persone estranee ai Soci.
Il Direttore coadiuva il Presidente ed è responsabile del
funzionamento della struttura dell'Associazione, sovraintendendo
agli uffici e servizi dell'Associazione stessa.
E’ responsabile dell’attuazione delle politiche e delle
strategie stabilite dal Consiglio Direttivo.
È, inoltre, responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria dell'Associazione e predispone i documenti contabili
dell'Associazione, per le successive determinazioni dell'Assemblea
del Consiglio Direttivo.
Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali
propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi
statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività
dell'Associazione stessa.
Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.
Costituisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali
possono essere riconosciuti compensi e rimborsi ai componenti l’Ufficio
di Presidenza ed al Collegio Sindacale, a seguito di apposita delibera
dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di gestione.
Il Consiglio Direttivo determina il compenso del Direttore e le
modalità per il rimborso delle spese.
Il personale dipendente ed i collaboratori dell’Associazione
non possono avere rapporti professionali diretti o indiretti con
i Soci, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
LIBRI SOCIALI, FONDO COMUNE, BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO
ART. 22 - LIBRI SOCIALI
Il Consiglio Direttivo è obbligato alla tenuta dei seguenti
libri sociali:
il Libro Soci nel quale sono annotate le generalità
dei Soci ed il numero dei voti annualmente attribuito a ciascuno
di essi;
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni assembleari;
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’organo
di revisione.
I libri saranno vidimati da un notaio individuato dall’assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo.
La consultazione dei libri sociali e consentita a tutti membri
degli organi di amministrazione e controllo nonché ai Soci
che siano in regola con il versamento dei contributi.
dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti
all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento
dell’Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione
e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte
prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa
di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono
essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio
preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre
all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.
In ogni caso, i bilanci dovranno essere presentati al Collegio
dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata
per l'Assemblea.
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea
con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e
che rappresentino almeno la metà più uno dei voti
spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni
adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare
per lettera raccomandata a.r., entro quindici giorni dall’avvenuta
comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha
effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione
da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità
dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare
in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera
validamente con il voto favorevole dei due terzi della totalità
dei voti spettanti a tutti i Soci.
In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più
liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì
la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere
devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe,
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo previsto dalla legge.
L’Associazione aderisce alla Confindustria, come Socio aggregato,
e ne può adottare il logo e gli altri segni distintivi.
Il Presidente e i Vicepresidenti stipuleranno con Confindustria
un rapporto associativo della natura di quello previsto dal Protocollo
11 luglio 2006 che, allegato al presente Statuto, ne fa parte integrante.
In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi
conseguenti per sé e per i propri Soci.
09/09/2010 0.37.29
ACCESSO:
CERCA NEL SITO
Sede: 00192 Roma - Via Marcantonio Colonna, 7 - Telefono 06/3244838
- Fax 06/32500942
Uffici di Milano: 20121 Via G. Sacchi, 7 - Telefono 02/43988124 - Fax
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