Dinanzi alla riconosciuta ed affermata funzione sociale dell’intermediazione
privata le Agenzie per il Lavoro si pongono con senso di responsabilità
e con integrità morale l’obiettivo di contribuire in
modo determinante al processo di sviluppo del mercato del lavoro
e dell’economia italiana per una crescita civile del Paese.
A tal fine ASSOLAVORO ritiene elemento sostanziale di tutto il
sistema il dovere di preservare ed accrescere la reputazione delle
Agenzie per il Lavoro rappresentandole come forza sociale autonoma,
responsabile ed eticamente corretta, favorendo modelli di comportamento
ispirati alla integrità ed eticità.
Ogni imprenditore associato e i massimi vertici associativi devono
essere compartecipi e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi
e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo
comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative
conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine
dell’intera categoria nei confronti dell’opinione pubblica
e delle istituzioni.
L’eticità dei comportamenti non è valutabile
solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello
Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse
situazioni, nel rispetto dei comportamenti deontologicamente condivisi.
L’associazione, in questo quadro, fornisce le linee di indirizzo,
gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili i comportamenti
richiesti.
Le Agenzie per il Lavoro si impegnano a recepirle e ad adottare
comportamenti conseguenti tenendo conto, in ogni loro atteggiamento
professionale ed associativo, delle ricadute sull’intero Sistema.
La verifica e l’applicazione delle norme comportamentali
previste nel presente Codice è demandata al Collegio dei
Probiviri.
A tale organo è demandato, in prima istanza, il compito
di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo
personale e professionale degli imprenditori che richiedano di aderire
all’Associazione, siano candidati agli incarichi associativi
o vengano proposti per gli incarichi esterni.
Tale organismo può essere adito da tutti gli associati.
Il rispetto delle leggi e dei contratti collettivi che regolano
i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Agenzie rappresenta un
principio inderogabile.
ART. 2
Le Agenzie associate illustrano ai lavoratori le condizioni
e la tipologia del lavoro che deve essere svolto nonché l’ammontare
e le modalità di corresponsione della retribuzione.
ART. 3
Le Agenzie associate non devono prevedere né
direttamente né indirettamente alcun costo o tariffa a carico
dei candidati e/o dei lavoratori per i servizi connessi ad un’assegnazione
temporanea o ad un’assunzione definitiva da parte delle società
utilizzatrici.
ART. 4
Le Agenzie associate si impegnano a rispettare rigorosamente
tutte le disposizioni di legge e di contratto destinate alla sicurezza
e alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori e ad adottare
tutte le più opportune misure in materia di igiene e sicurezza
del lavoro per tutelare, nel più efficace modo possibile,
i prestatori di lavoro.
Le Agenzie associate devono garantire la massima trasparenza nella
definizione del costo del lavoro. A tale fine l’Associazione
fornisce specifiche indicazioni in merito alle singole voci da computare
ed alle relative modalità di calcolo che le Agenzie si impegnano
a far proprie .
Le Agenzie associate sono legate da vincoli di solidarietà,
lealtà e di comune autotutela dinanzi a fenomeni di aggressione
e/o contestazione culturale o ideologica.
Nel rapporto con le aziende utilizzatrici e con i candidati, le
Agenzie associate sono tenute a non adottare comportamenti finalizzati
a denigrare o a sminuire le attività dei concorrenti.
Assolavoro può definire regole di condotta desunte da “buone
pratiche” in uso presso le Agenzie, atte ad indirizzare o
vincolare le prassi adottate dalle associate.
Tutte le Agenzie associate si impegnano ad osservare rigorosamente
le disposizioni di legge relative alla pubblicità ingannevole
e a non utilizzare forme di pubblicità che, tramite la comparazione
diretta o indiretta, possano arrecare pregiudizio all’immagine
delle Agenzie e di Assolavoro.
Le Agenzie associate si impegnano a non assumere personale temporaneo
che sia alle dipendenze di altre associate al solo fine di sostituirsi
nel contratto di somministrazione da queste stipulato con soggetti
utilizzatori.
Le Agenzie associate sono tenute, nel caso di assunzione di personale
di struttura proveniente da altra agenzia, a non porre in essere
azioni di concorrenza sleale verso clienti e/o verso lavoratori
temporanei segnalati da tale personale.
Le Agenzie associate si impegnano ad effettuare le attività
formative, sovvenzionate da FORMA.TEMP ed EBIREF nel pieno rispetto
delle disposizioni emanate dal Fondo stesso.
Le Agenzie associate si impegnano ad effettuare con regolarità
il versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti
a FORMA.TEMP, E.BI.REF ed E.BI.TEMP.
Le Agenzie associate si impegnano a tenere comportamenti che favoriscano
la coesione e aggregazione associativa e, in ogni caso, a non fomentare
i contrasti tra singoli associati o gruppi di associati.
Le Agenzie associate non possono avvalersi della collaborazione
di soggetti estranei alle strutture aziendali se non per funzioni
di mero supporto all’espletamento di singole fasi del processo
di somministrazione e, comunque, nell’ambito delle disposizioni
vigenti.
Le Agenzie associate riconoscono il principio secondo il quale
tutti gli associati possono contribuire alla vita associativa e
si impegnano a consentire la più ampia partecipazione possibile
alle cariche degli organi dell’associazione e degli organismi
ad essa collegate.
Tutte le informazioni, acquisite dai soggetti che in nome e per
conto delle associate rivestono cariche negli organi dell’associazione
e/o cariche negli organismi ad essa collegate, hanno carattere di
assoluta riservatezza e non possono essere divulgate all’esterno
a meno che non sia stata la stessa associazione e/o l’organo
ad essa collegato ad autorizzarne la diffusione.
L’utilizzazione dei dati e/o delle informazioni acquisiti
nell’esercizio delle predette cariche a scopi commerciali
e a discapito di altre Agenzie associate determina l’immediata
apertura d’ufficio di un procedimento disciplinare nei confronti
dell’associata inadempiente.
Ove si verifichino rilevanti contrasti tra gli associati, che
esulino anche dall’applicazione e interpretazione delle disposizioni
del presente Codice, le Agenzie interessate possono deferire la
controversia ad Assolavoro, inviando apposita comunicazione alla
Direzione dell’associazione, e a rispettare le valutazioni
e/o indicazioni fornite dall’associazione stessa.
PROCEDURE E SANZIONI
L’esame di eventuali controversie sull’applicazione
dei suddetti principi sarà sottoposto previamente al Consiglio
Direttivo e, in caso di contestazione e su istanza di un’Agenzia,
al Collegio dei Probiviri. La parte che effettua la contestazione
e la parte nei cui confronti è elevata la contestazione
hanno diritto a scegliere un Proboviro.
Tutte le violazioni dei suddetti principi devono essere tempestivamente
denunciate al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in ogni caso,
può aprire un procedimento d’ufficio anche in assenza
della richiesta da parte dell’Agenzia.
Il Consiglio Direttivo valuta tutti i comportamenti denunciati.
Il Consiglio Direttivo sente l’associata interessata e,
all’occorrenza, svolge l’attività istruttoria
necessaria (documentazione, testimonianze o informazioni).
Il Consiglio Direttivo esprime la sua valutazione nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della denuncia o dall’apertura
del procedimento ai sensi della lettera C.
Il termine può essere eccezionalmente prorogato una sola
volta per un periodo sufficiente all’accertamento dei fatti
e, comunque, non superiore a trenta giorni.
Il Consiglio Direttivo nell’esprimere la sua valutazione
può irrogare le seguenti sanzioni:
- richiamo, da parte del Presidente, a comportamenti in linea
con il codice deontologico ;
- biasimo scritto notificato all’interessato e divulgato
a tutti i legali rappresentanti delle Agenzie per il Lavoro associate;
- sospensione del rapporto associativo per un periodo di tempo
stabilito dal Consiglio direttivo e comunque non inferiore a tre
mesi, fermo restando l’obbligo contributivo associativo;
- espulsione dall’Associazione con obbligo al risarcimento
dei danni morali causati alla stessa per i comportamenti contestati.
Le sanzioni devono essere comunque graduate e proporzionate
alla gravità degli inadempimenti e/o della eventuale reiterazione
degli stessi.
L’associazione può condizionare l’eventuale
applicazione della sanzione alla immediata cessazione del comportamento
contestato.
Gli associati possono impugnare le sanzioni deferendo, entro
quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, la questione
al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere una decisione
inappellabile entro venti giorni dal ricevimento dell’impugnativa.
L’eventuale irrogazione delle sanzioni, qualora il comportamento
configuri anche illeciti civili o penali, non inibisce l’esercizio
di azioni a tutela dei diritti dei singoli o dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo esprime valutazioni vincolanti anche
in ordine ad eventuali contrasti tra singoli associati e/o gruppi
di associati di cui all’art. 18 del presente Codice.